(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche, tutela l'uso delle acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, quali risorse pubbliche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarieta'. 2. La presente legge disciplina l'organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche, considerando il diritto all'acqua come diritto inalienabile dell'uomo a carattere universale. La presente legge considera altresi' prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano e assicura una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicita'. 3. Ai fini dei principi di cui ai commi 1 e 2, la presente legge: a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e depurazione di acque reflue; b) disciplina la cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale ottimale; c) detta i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio medesimo; d) prevede misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi di acqua potabile in ciascun ambito territoriale ottimale.