(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 29 giugno 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

    1.  La  Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche),   e   successive   modifiche,   tutela  l'uso  delle  acque
superficiali  e  sotterranee,  ancorche' non estratte dal sottosuolo,
quali risorse pubbliche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri
di solidarieta'.
    2.  La  presente  legge  disciplina  l'organizzazione del settore
idrico  secondo  i  principi  di  precauzione,  di salvaguardia delle
aspettative  e  dei diritti delle generazioni future, del risparmio e
del  rinnovo delle risorse idriche, considerando il diritto all'acqua
come  diritto  inalienabile  dell'uomo  a  carattere  universale.  La
presente legge considera altresi' prioritario l'uso dell'acqua per il
consumo  umano  e  assicura  una  gestione dei servizi rispondente ai
principi di efficienza, efficacia ed economicita'.
    3. Ai fini dei principi di cui ai commi 1 e 2, la presente legge:
      a) delimita  gli  ambiti  territoriali ottimali per la gestione
del  servizio  idrico  integrato, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici  di  captazione,  adduzione  e distribuzione di acqua ad usi
civile, di fognatura e depurazione di acque reflue;
      b) disciplina  la  cooperazione fra gli enti locali compresi in
ciascun ambito territoriale ottimale;
      c) detta i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio
idrico  integrato  e stabilisce le procedure per l'organizzazione del
servizio medesimo;
      d) prevede  misure  volte a favorire la riduzione dei consumi e
l'eliminazione  degli  sprechi  di  acqua  potabile in ciascun ambito
territoriale ottimale.